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CORTE DI APPELLO DI PERUGIA; sentenza 18 agosto 2010, n. 336; Pres. MATTEINI CHIARI; Est. PIERUCCI.
Filiazione naturale – Mantenimento indiretto – Richiesta di esonero – Soddisfacimento diretto delle esigenze alimentari – Motivo irragionevole – Esigenze di vita dei figli – Nozione (Cod. civ., artt. 155, 155-bis e 155-quater).
«In tema di mantenimento dei figli, la richiesta del genitore non collocatario di essere assolto dal suo obbligo contributivo a motivo delle tre cene settimanali e dei fine settimana in cui ospita i figli è evidentemente priva di senso, non riducendosi a ciò le esigenze dei minori, che necessitano, anche, di una casa, di riscaldamento, di vestiario, di istruzione, di occasioni di vita sociale e di quant’altro necessario al loro mantenimento, alla loro istruzione ed alla loro educazione» (massima affidamentocondiviso.it) (1)
___________ (1) Nella specie, la Corte territoriale ha parimenti escluso una riduzione della misura dell’assegno di mantenimento per i figli sulla base di una partecipazione, del tutto discrezionale, del padre alle spese di vestiario o di acquisto dei libri scolastici, perché ciò impedirebbe alla madre una qualunque programmazione della vita comune con i figli.
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