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(1) Nella specie, la Suprema Corte, a seguito della rinuncia al regolamento di competenza da parte della madre ricorrente (ed accettata anche dall'altro genitore naturale), ha dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione avente ad oggetto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ordinario si era dichiarato incompetente (dichiarando competente il Giudice minorile) relativamente ad un ricorso proposto dalla madre naturale per la modifica dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, posto a carico del padre, stabilito da un precedente provvedimento emanato dal Tribunale per i minorenni.
E' significativo rilevare che la Suprema Corte, sebbene nell'ambito della relazione redatta dal Magistrato relatore, ha affermato, per un verso, che i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., non sono modificabili in base al disposto dell'art. 742 cod. proc. civ. (essendo suscettibili di acquisire efficacia di giudicato rebus sic stantibus), ma secondo le regole processuali e sostanziali di cui agli artt. 155-ter cod. civ. e 710 cod. proc. civ., e, per altro verso, che l'art. 742 citato è espressione di un principio insito nel sistema, in relazione al quale vanno coordinate anche le regole di modifica dei provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli naturali.
Ne consegue che ogni richiesta di modifica, legata a fatti sopravvenuti, dell'assegno di mantenimento favore dei figli disposto dal Tribunale per i minorenni è di competenza dello stesso Giudice minorile.
Nella giurisprudenza di merito, in senso conforme Trib. Bologna 28 dicembre 2010, in Fam., pers. e succ., 2011, 3, 236, con osservazioni di Costanzo, secondo cui: «é da ritenere che la revisione possa essere disposta soltanto dallo stesso giudice che a suo tempo ha determinato il contributo, in virtù del principio di concentrazione delle tutele» (Nella specie, il Tribunale ordinario ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla richiesta del padre naturale di diminuzione dell'ammontare del contributo al mantenimento del figlio minore precedentemente stabilito dal giudice minorile). Cfr., inoltre, Trib. minori Brescia 4 febbraio 2010, in Fam., pers. e succ., 2010, 231.
Contra Trib. minori Milano 17 dicembre 2010, in www.tribunaleminorimilano.it, secondo cui: «il Tribunale per i minorenni può conoscere degli aspetti economici legati all'affidamento della prole naturale solo se la controversia concernente l'entità del contributo sia proposta contestualmente ad altra domanda in tema di affidamento e regolamentazione dell'esercizio della potestà, anche nell'ipotesi in cui, a seguito del mutamento della situazione di fatto, si richieda una modifica dei provvedimenti già adottati».