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CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; ordinanza 25 agosto 2008, n. 21755; Pres. ADAMO; Est. GIUSTI. Regolamento di competenza.
Filiazione naturale – Cessazione della convivenza more uxorio – - Mantenimento del figlio minore – Procedimento monitorio ex art. 148 cod. civ. – Competenza funzionale – Tribunale ordinario – Attribuzione (Cod. civ., art. 148; disp. att. cod. civ., art. 38; legge 8 febbraio 2006, n. 54, disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 4)
«In tema di figli naturali, allorché la controversia riguardi unicamente diritti patrimoniali (ossia, il mantenimento del figlio minore richiesto con domanda ex art. 148 cod. civ.), la competenza spetta al Tribunale ordinario, giacché, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni» (massima affidamentocondiviso.it) (1)
__________ (1) Con la pronuncia in rassegna, la S.C., rispondendo ad un preciso quesito di diritto posto dall’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma del 12 novembre 2007, in Famiglia e minori, 2008, i, 78, con nota di M.G. Ruo («su quale sia il Tribunale chiamato a decidere in merito a questioni a contenuto meramente patrimoniale, sia pure in favore di minori, in assenza di contestualità di domanda ex art. 317 bis c.c.»), ha affermato la competenza del tribunale ordinario, ai sensi degli artt. 148 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., in merito alle controversie riguardanti unicamente il mantenimento del figlio naturale, in assenza di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella di affidamento del minore. In tal senso era l’orientamento interpretativo prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, sul rilievo che, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006, non era stata attribuita al Tribunale per i minorenni una competenza generale in materia di figli naturali corrispondente a quella del Tribunale ordinario in materia di figli legittimi dopo la separazione e il divorzio; da tale premessa si era tratta la conseguenza che «al di fuori della connessione con domande di affidamento dei figli naturali, competente a conoscere in via autonoma, sia delle domande relative al mantenimento dei figli minori, sia della domanda relativa alla condanna del genitore naturale al rimborso delle spese sostenute per il suo mantenimento dall’altro genitore, è, secondo le regole generali, il Tribunale ordinario» (si rinvia, ove ritenuto, a C. PADALINO, Affidamento e mantenimento dei figli naturali: l’inestricabile nodo gordiano, in www.minoriefamigllia.it; in dottrina, nello stesso senso, si veda M.G. CIVININI, nota a Cass., sez. I civile, ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362, in Foro it., 2007, I, 2049, secondo cui: «qualora la domanda di mantenimento sia proposta isolatamente sulla base di un accordo dei genitori naturali sull’affidamento oppure, per le ragioni più varie, in un tempo diverso, la competenza è del giudice ordinario». In giurisprudenza, si veda Trib. Bologna 10 luglio 2007, in in www.questionidirittodifamiglia, con nota di A. Tentoni, Il procedimento di cui all'art. 148 c.c. tra competenza e legittimazione, secondo cui: «d’altro canto l’art. 38 disp. att. c.c. (norma non abrogata dalla citata legge 8.2.2006 n. 54) non menziona tra i provvedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni quello contemplato dall’art. 148 c.c.», nonché Trib. minori Firenze 26 luglio 2007, inedita, secondo cui: «presupposto necessario di una decisione del Tribunale per i Minorenni in ordine all’aspetto patrimoniale, è (così come per l’art. 277 C.C. la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità) decisione anche e primaria in ordine all’affidamento del figlio … intatta è rimasta la competenza del Tribunale ordinario ex art. 148 C.C. là dove cioè anche per la “famiglia di fatto” non venga proposta questione relativa all’affidamento bensì si adisca il giudice soltanto per il mantenimento». Del resto, tale principio di diritto era stato già affermato dai giudici di legittimità in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sul rilievo che, al di fuori della connessione con la domanda di declaratoria di paternità e dell’operatività dell’art. 277 cod. civ. (a norma del quale «il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui»), competente a conoscere in via autonoma della domanda relativa alla condanna del genitore naturale al rimborso delle spese sostenute per il suo mantenimento dall’altro è il Tribunale ordinario (così Cass. n. 27488/2006, inedita). In generale, sul procedimento monitorio ex art. 148 cod. civ. si rinvia a C. PADALINO-M.F. PRICOCO- L. SPINA, La tutela sommaria e camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile, Torino, 2007, 119.
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