| DISEGNO
DI LEGGE SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
DISEGNO DI LEGGE (Atto Senato 3537) – Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (Testo
provvisorio approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2005, trasmesso
all’esame del Senato della Repubblica l’11 luglio 2005)
***
Art.
1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso
di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di
essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che
pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e
materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli
minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale
di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della
loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e
il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla
cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione
e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire
che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità,
da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di
altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento
della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione,
anche se intestati a soggetti diversi”.
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
“Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento
condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli
ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato
che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del
minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento
del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti
da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione
dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo
la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli,
l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle
eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del
contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento
di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a
terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro
coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi
quelli economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
– Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore
dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di
un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente
le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore)
– Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti
di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza
di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto
il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla
tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile,
è aggiunto il seguente:
“Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo
con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento”.
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito
il seguente:
“Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in
caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie
insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà
genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente
il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo
710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000
euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili
nei modi ordinari”.
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica
l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale,
la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa
alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori
può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura
civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,
nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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