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TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 15 ottobre 2010; Presidente ESCHER.
Separazione personale – Provvedimenti temporanei ed urgenti - Affidamento dei figli – Affidamento condiviso – Applicazione d'ufficio – Diversa volontà manifestata da entrambi i genitori – Irrilevanza (Cod. civ., artt. 155 e 155-bis). «In tema di separazione dei coniugi, l’opzione dell’affidamento condiviso va adottata, in mancanza di ragioni ostative al riguardo, nonostante entrambi i genitori abbiano chiesto, senza fornire alcuna spiegazione, l’affidamento esclusivo del figlio ad uno di essi» (massima affidamentocondiviso.it) (1)
_________ (1) Nella specie, il Tribunale di Catania, in applicazione del riferito principio di diritto, ha disposto l’affidamento condiviso del figlio sedicenne, sebbene entrambi i genitori avessero chiesto, senza indicare alcuna valida ragione, di derogare alla regola generale voluta dal legislatore e di affidare il figlio in via esclusiva alla madre. A fondamento di tale decisione, la pronuncia in rassegna ha affermato che l’affidamento monogenitoriale determina una serie di svantaggi, in quanto: - impedisce ad uno dei due genitori (in genere, il padre) di partecipare, pur volendolo, alla vita del figlio, relegandolo, nella migliore delle ipotesi, al ruolo di genitore del tempo libero; - deresponsabilizza il genitore meno attivo, che finisce per disinteressarsi della prole; - responsabilizza troppo il coniuge accudente, costretto ad assumere da solo le decisioni; - determina il rischio di creare una dipendenza psicologica eccessiva tra genitore affidatario e figlio minore; - nega il diritto della prole di mantenere validi rapporti con entrambi i genitori, trascurando il dato di esperienza che la personalità del minore tanto più si sviluppa armoniosamente quanto più sia seguito da entrambi i genitori.
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