| EURISPES
– RAPPORTO ITALIA 2005 - SCHEDA 47
L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
DEI FIGLI NELLE SEPARAZIONI.
CHI L’HA IDEATO, CHI LO COMBATTE
_______________________________________________________
Perché
le regole dell’affidamento vanno cambiate
Sono passati molti anni dal 1988, quando alle Nazioni Unite si condusse
la trattativa preliminare per la costruzione di quella che l’anno dopo
divenne la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Nel corso
della discussione, tra i negoziatori internazionali emerse subito l’incongruità
della scelta prevalente in quasi tutti gli Paesi del mondo di affidare
i figli a un solo genitore in caso di separazione o divorzio, poiché
produce una sofferenza gratuita, in più, soprattutto per i figli.
Su questo punto la condivisione fu unanime, tanto è vero che
ne scaturirono norme eloquenti, segnatamente gli articoli 10 e 18 della
Convenzione, nei quali si sottolinea a) che il minore ha diritto a mantenere,
salvo circostanze del tutto eccezionali, relazioni personali e contatti
diretti e regolari con entrambi i genitori, b) che “entrambi i genitori
hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento e allo
sviluppo del bambino".
Riferisce, inoltre, la delegata italiana , Maria Rita Saulle (Saulle
1994) che se mancò una diretta e precisa indicazione a favore
dell’affidamento congiunto, pur citato nella discussione e considerato
come la soluzione preferibile dai delegati degli Stati europei e americani,
fu per via della pluralità delle culture e delle mentalità
rappresentate in seno all’Onu e al comprensibile desiderio di giungere
a un documento che fosse comune al più largo numero di nazioni
presenti. E poiché nei Paesi islamici è regola che i figli
appartengano alla famiglia del padre e vi restino anche in caso di separazione,
la loro posizione fece si che nella Convenzione non comparisse una norma
esplicita a favore dell'affidamento congiunto.
L’applicazione della Convenzione nei paesi occidentali
A
seguito della Convenzione fu istituito il cosiddetto “Comitato dei dieci”,
una struttura con il compito di monitorare e controllare l'osservanza
della Convenzione stessa da parte dei Paesi firmatari. Nei rapporti
annuali di tale comitato è stato più volte osservato che
l'affidamento esclusivo limita fortemente il diritto della prole ad
avere rapporti regolari e significativi con entrambi i genitori, in
quanto - generalmente – fa scomparire la figura del padre, il che costituiva
un ulteriore stimolo a cambiare le regole.
Sarebbe troppo lungo enumerare tutti gli interventi legislativi che
i Paesi firmatari hanno effettuato uno dopo l’altro per dare attuazione
agli impegni presi. Potrà essere più che sufficiente prendere
in considerazione i due a noi più vicini: la Francia, mediterranea,
latina e cattolica, e la Germania, di storia, cultura e tradizioni profondamente
diverse dalle nostre. Si tratta di due esempi altamente significativi
proprio perché la stretta somiglianza dei provvedimenti adottati,
a dispetto di condizioni di partenza del tutto differenti dalle nostre
ma in osservanza di un trattato ratificato anche da noi, mette in evidenza
la totale assenza di giustificazioni per il ritardo registrato dall’Italia.
In Francia l'affidamento congiunto come forma privilegiata venne istituito
nel 1993. Sei anni dopo il governo incaricò una commissione qualificatissima
di verificare gli esiti della nuova normativa. Constatato che l'applicazione
dell’affidamento congiunto superava felicemente il 90%, il parlamento
francese accolse anche il suggerimento di cancellare le ultime tracce
di residua monogenitorialità stabilendo la possibilità
di una doppia residenza per il minorenne. Ciò avvenne con la
legge n. 305 del 2002. Il codice civile francese adesso recita inequivocabilmente
che:
Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale. (Il padre e la madre esercitano in comune l'autorità
genitoriale).
Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur
les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité
parentale. ( La separazione tra i genitori è senza effetto sulle
regole di esercizio dell'autorità genitoriale ).
Tali norme assicurano ai figli la continuità nelle consuetudini
familiari, indipendentemente dal rapporto di coppia, e garantiscono
ai genitori la possibilità di continuare a svolgere a pieno titolo
i loro compiti di educazione e di cura, come è precisato nell’art.
373.
Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale
le père ou la mère qui est hors d'état de manifester
sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence
ou de toute autre cause. ( E’ privato dell'esercizio dell'autorità
genitoriale il padre o la madre che non è in condizioni di manifestare
la sua volontà per incapacità, perché è
assente o per altro motivo).
Questa norma mette in fuga qualsiasi motivo di preoccupazione da parte
di uno dei due genitori di smarrire il rapporto con la prole: se ha
sempre fatto il suo dovere di padre o di madre, il suo rapporto con
i figli resterà certamente pieno, al riparo da qualunque insidia.
In Germania la regola scelta fu l’affidamento congiunto in ogni caso
(legge quadro sui minorenni, Kindeschaftsrechts, luglio 1998). Il giudice,
infatti, non si pronuncia sull’affidamento, per cui - anche in questo
caso - rimane in vigore il regime congiunto di esercizio dell’autorità
genitoriale che valeva in costanza di matrimonio; a meno che non pervengano
al giudice stesso richieste di decidere diversamente. Queste possono
essere avanzate da un singolo genitore, che può chiedere l’affidamento
esclusivo, ma anche solo una porzione dei diritti e dei doveri che provengono
dalla potestà genitoriale. A tale richiesta possono opporsi sia
l’altro coniuge che il figlio di almeno 14 anni. E’ dunque evidente
il ribaltamento delle priorità e degli oneri della prova rispetto
al regime dell’affidamento esclusivo, che invece, ancora oggi in Italia
, viene deciso dal giudice delle separazioni nella maggioranza dei casi.
L'accoglienza italiana alla Convenzione
In
Italia, a 16 anni dalla Convenzione, il giudice sceglie “il” genitore
al quale verranno affidati i figli, a meno che entrambi i genitori non
chiedano un tipo di affidamento diverso. In questo caso il giudice –
accertata la presenza una serie di requisiti, come la vicinanza delle
loro abitazioni, età elevata dei figli, la bassa conflittualità
della coppia, può prendere in considerazione l’affidamento congiunto
o un’altra soluzione bigenitoriale. Per cui nulla di più facile
è far saltare l’affidamento a entrambi i genitori da parte di
uno dei due separati che non lo gradisce: a costui o costei basta far
scrivere dal proprio avvocato una memoria aggressiva e offensiva nei
confronti dell’ex, quali che siano i rapporti effettivi – alla quale
l’attaccato deve necessariamente replicare puntualizzando - perché
il giudice concluda, in perfetta buonafede, che “Atteso l’altissimo
livello di conflittualità non può procedersi ad un affidamento
congiunto” Questa è la formula, e il gioco è fatto.
Eppure il parlamento italiano si era mosso per tempo. Nel 1987, infatti,
nella riforma della legge sul divorzio fu introdotta la possibilità
sia dell’affidamento congiunto che di quello alternato, come previsto
anche nella maggior parte delle leggi europee. C'era dunque da aspettarsi
che anche nei successivi interventi legislativi il nostro paese avrebbe
tenuto il medesimo passo. Ma così non è stato. L'affidamento
congiunto ebbe scarsissima applicazione. Da un lato a causa della consolidata
tradizione giurisprudenziale a favore dell’affidamento esclusivo, dall’altro
a causa della pletora dei sopra accennati prerequisiti (che la legge
non pone, ma che i magistrati giudicanti si sono "inventati")
l’affidamento congiunto diventò di fatto una finzione giuridica,
una norma che c’è, ma non viene quasi mai applicata. E poiché
gli affidamenti monoparentali erano, e sono, quasi tutti materni, ne
derivò una forte polemica nei confronti della magistratura da
parte di gruppi di padri separati, i quali si sentirono oggetto di discriminazione
e persecuzione. Nacquero così velocemente numerose associazioni
di padri separati che ebbero una rapida crescita di iscritti. La battaglia
di questi gruppi utilizzò le armi della polemica aspra e infuocata
cercando, attraverso manifestazioni di forte impatto, di ottenere l'interesse
dei mezzi di informazione. Pur giustamente indirizzata nei confronti
del carattere ripetitivo delle sentenze, la protesta era legata maggiormente
al diritto negato al padre, sistematicamente cancellato dall'ambito
familiare (quasi nel 95% dei casi) piuttosto che al danno subito dai
figli, costretti a crescere con un solo genitore. Fatalmente, contestare
la preferenza per le madri rispetto ai padri, attribuendo ad esse al
contempo una volontà di prevaricazione e di accaparramento dei
figli, accese un animoso confronto anche con quella parte del femminismo
ancora legata a sorpassate teorie e prassi anti-maschili. Dalla pur
giusta protesta derivò quindi una falsa immagine, come se la
battaglia per l’affidamento condiviso si riducesse solo allo scontro
uomo-donna, il che poteva allontanare la possibilità di una riforma.
Difatti, proprio negli anni in cui il conflitto padri versus madri crebbe,
presero a circolare nuovamente vetuste tesi secondo le quali la donna
è "concettualmente e fisicamente il genitore più
idoneo" alla cura della prole. Ad esse faceva da naturale corollario
la richiesta in ambito giuridico di restrizioni ulteriori da porre al
già raramente applicato affidamento congiunto. E si arrivò
persino a sostenere che si dovessero indagare anche le condizioni a
monte, i moduli familiari in costanza di matrimonio, non potendo fare
della separazione una palestra di sperimentazioni, per cui, se il rapporto
padre-figli non fosse stato già in precedenza sufficientemente
sviluppato (secondo un imprecisato giudizio), non si sarebbe dovuto
procedere ad un affidamento congiunto, anche in presenza di tutte le
condizioni a favore, poiché tale sistema sarebbe stato "estremamente
pericoloso per il loro (dei figli, ndr.) equilibrio già compromesso
e foriero di nuovi traumi e sbandamenti" .
Il
ruolo dell’associazione Crescere Insieme e la sua proposta di riforma
In questo clima di forti contrapposizioni ideologiche tra femministe
e padri separati e di polemiche con la magistratura, nacque nel 1993
l'associazione Crescere Insieme, istituzionalmente pensata per rappresentare
primariamente l'interesse dei figli e per accogliere indistintamente
uomini e donne, come dice il suo stesso nome, bandendo subito e visibilmente
ogni discriminazione legata al sesso dei genitori. “Con le donne, per
le donne”, fu scritto infatti nel bollettino dell’associazione, con
il pensiero rivolto alle pari opportunità, di cui certamente
non fruivano le madri alle quali, praticamente d’ufficio, venivano affidati
i figli in maniera esclusiva. Nell’associazione Crescere Insieme la
protesta cambiò protagonisti, obiettivi e strategie. Il problema
della ripetitività delle sentenze fu diversamente interpretato,
individuando il vero avversario della bigenitorialità nella normativa
vigente, che privilegia l'affidamento esclusivo e pretende di disciplinare
in sede legale la sfera degli affetti e delle scelte educative. Portare
fuori dei tribunali ciò che non è materia giuridica fu
uno degli obiettivi fondamentali della riforma suggerita da Crescere
Insieme e divenne il traguardo da perseguire solidalmente con tutte
le componenti della società civile operanti nell’ambito delle
separazioni, utilizzando anche il contributo di esperienza di magistrati
già sensibili ai problemi della famiglia separata. Nacquero ben
presto associazioni di donne separate sostenitrici della bigenitorialità,
i cui manifesti e le cui iniziative fecero chiarezza nella lettura della
disposizione delle forze in campo. Nell’associazione venne quindi discusso
e redatto un progetto di riforma in materia di diritto di famiglia basato
sul principio costituzionale del diritto-dovere che entrambi i genitori
hanno, a prescindere dal rapporto di coppia, di provvedere alla cura
e all’educazione dei figli, nella stessa linea della normativa approvata
in Francia, ossia in applicazione della Convenzione dell’Onu sui diritti
del fanciullo. Quel testo nacque dalla società civile e dal volontariato,
senza etichette politiche. Fu voluto da padri e madri insieme, uniti
nella tutela dei propri figli contro ogni interessata speculazione.
Certamente, non tutti i padri, non tutte le madri. La parte sana delle
famiglie separate univa le forze per combattere quella deviante, quella
che approfittava di leggi e giurisprudenza per soddisfare egoistiche
esigenze: tralasciare doveri – resi, oltre tutto, difficili da rispettare
dalle regole dell’affidamento esclusivo - e consumare vendette o praticare
ricatti. Dunque, non padri in cerca di rivincita a reclamare i propri
diritti contro le madri, ma madri alla ricerca di padri in fuga e padri
che chiedevano di poter essere presenti. E cittadini che intendevano
riscoprire e far applicare i principi stessi del diritto, nei quali
la collettività si era riconosciuta trasferendoli nella Costituzione;
che non ne accettavano il tradimento; principi che dalle norme sulla
famiglia separata venivano ignorati o contraddetti, accendendo o esaltando
la più aspra conflittualità: il diritto-dovere dei genitori
di educare i figli, non solo di mantenerli; il principio che non ci
può essere pena senza colpa, quindi non si può togliere
a qualcuno un diritto senza un motivo ad personam; la possibilità
di contatto e frequentazione senza limiti tra liberi cittadini, lesa
dalla ferrea disciplina del“diritto di visita”. E soprattutto, la certezza
dei propri diritti. Evitare al cittadino l’ansia di attendere una decisione
che, a dispetto del proprio innocente vissuto, può essere devastante.
Evitare l’insicurezza, evitare la paura di un danno gravissimo e immeritato
– l’espulsione dal contesto familiare – la molla principale che scatena
la guerra per l’affidamento, con i suoi perversi meccanismi ricattatori,
nei quali si mescolano e si scambiano impropriamente affetti e denari
e nei quali alla fine è spesso proprio il ricatto a prevalere,
inducendo la parte più debole a sottoscrivere qualsiasi cosa.
(Queste le basi – irrinunciabili – della nuova proposta)
A partire della prima stesura della riforma ne sono seguite varie altre.
Anche perché la proposta di Crescere Insieme è stata recepita
via via da parlamentari di partiti diversi anche di opposto schieramento.
Per l’Associazione è stato quindi necessario adeguare la propria
proposta alla fattibilità istituzionale, ma senza snaturarne
i principi e senza rinunciare ai punti qualificanti che l’avevano ispirata.
La storia del progetto è stata, tuttavia, assi travagliata. Nella
XII legislatura la proposta cambiaRE VERBI viene presentata sei volte,
da parte di più gruppi politici, di maggioranza e opposizione.
La Commissione Infanzia la prende in considerazione e si deve alla grande
sensibilità della presidente, Rosa Russo Jervolino, se, nonostante
il profilarsi di una nuova chiusura anticipata, si fanno anche le audizioni.
Si arriva così alla XIII Legislatura. Le adesioni al progetto
di Crescere Insieme sono ancora più numerose. Una delle proposte
di legge ad esso ispirate, A.C. 398, è firmata trasversalmente
da parlamentari di ogni parte politica. Il testo è assegnato
alla Commissione Giustizia della Camera. Si fanno le audizioni. La relatrice,
on. Marcella Lucidi, elabora un testo unificato che, pur tra mille esitazioni
e incertezze, introduce finalmente il principio della bigenitorialità
e viene positivamente accolto dalle associazioni, che lo considerano
un significativo passo avanti. È il maggio 1998. A ottobre il
progetto viene accantonato: a quasi tre anni dalla fine della legislatura.
Nella campagna elettorale del 2001 vengono presi impegni da parte di
esponenti del centrodestra a favore della riforma. Quanti sono interessati
ad essa lo premiano.
Ciò che sta avvenendo nella XIV legislatura è storia recente.
Nel novembre 2001 presso la Commissione Giustizia della Camera inizia
la discussione del progetto, ripresentato in misura ancora più
massiccia. Occorrono tre anni perché la commissione licenzi un
testo unificato (Paniz 3). Dopo altri quattro mesi i pareri in sede
consultiva non erano ancora giunti. La discussione in aula alla Camera
è programmata per il marzo 2005; poi ci dovrebbero essere i lavori
delle commissioni del Senato in sede referente e consultiva, quindi
l’aula del Senato e l’eventuale ritorno alla Camera. Il tutto rende
molto probabile che non si faccia in tempo.
Al momento in cui scriviamo il testo unificato, che nel marzo 2005 andrà
in aula alla Camera, conserva la sostanza di tali principi. Nel quadro
sinottico che segue presentiamo le differenze tra il regime attuale
dell’affidamento dei figli nelle separazione e quello futuro, a patto
che il testo unificato non subisca cambiamenti rilevanti e snaturanti
nel prosieguo dell’iter parlamentare.
Tabella 1 Affidamento condiviso: cosa cambierebbe
Normativa vigente
(regime esclusivo) Normativa in discussione
(regimi congiunto e differenziato)
Affidamento Di regola a un solo genitore. Congiunto solo se chiesto
da entrambi e se sono verificati vari altri prerequisiti Di regola a
entrambi i genitori. Esclusione di un genitore solo motivatamente, per
sua inadeguatezza, o comunque se il contatto con lui può essere
di pregiudizio per i figli.
Effetti
della conflittualità E’ sufficiente per escludere un genitore
dall’affidamento, anche se idoneo e incolpevole, semplicemente sulla
base del cattivo rapporto che l’altro ha con lui, magari per sua volontà
Interviene solo sul tipo di gestione. Se i genitori, entrambi idonei,
non sono in grado di accordarsi il giudice fissa per ciascuno tempi
di frequentazione e compiti: esercizio differenziato della potestà
Frequentazio-ne
Rigidamente ancorata ai tempi stabiliti, fino a nuova sentenza. Facoltà,
e non obbligo, di visita del genitore non affidatario. Recuperi degli
incontri non previsti. Pene severe, anche detentive, per eventuali ritardi
nel rientro dal genitore affidatario (si configura una sottrazione di
minore) Flessibilità, secondo accordi, all’interno di regole
stabilite. Obbligo di presenza e partecipazione per entrambi i genitori.
Libertà per i figli di frequentarli entrambi, secondo le proprie
esigenze, mutevoli nel tempo, senza nuova sentenza
Abitazione
e assegnazione della casa familiare Il giudice colloca i figli rigidamente
presso il genitore affidatario, cui di preferenza è assegnata
la casa coniugale; non è considerato l’onere dell’alloggio per
il genitore non affidatario, per quanto ospiti i figli nel fine settimana.
Il giudice stabilisce indicativamente i tempi di permanenza dei figli
presso l’uno e l’altro genitore, anche in modo fortemente asimmetrico.
Nel tempo, c’è la possibilità di cambiarli senza nuova
sentenza, in funzione delle esigenze dei figli. I costi sono valutati
per entrambi i genitori. La casa coniugale è attribuita nel modo
che risulta più vantaggioso per i figli (non sempre ad essi conviene
restarci)
Compiti
di cura Tutti a carico del genitore affidatario A carico di entrambi
i genitori e ripartiti in funzione delle precedenti abitudini familiari
Decisioni principali Devono essere concordate Devono essere concordate
Ordinaria gestione Ogni decisione è rimessa al genitore affidatario,
anche quando i figli si trovano presso l’altro Decisioni assunte in
comune nel regime congiunto; assunte singolarmente, dal genitore presente
o per sfere di competenza, nel regime differenziato
Mantenimen-to dei figli Il genitore affidatario ha tutti gli “obblighi
di fare” e provvede insindacabilmente gestendo anche l’assegno ricevuto
dall’altro genitore I figli sono mantenuti direttamente da ciascun genitore
nei periodi in cui risiedono presso di lui. I genitori possono dividersi
le spese generali. L’equità contributiva è raggiunta mediante
assegno perequativo, che tiene conto di una serie di parametri (vedi
sotto)
Entità del contributo Fissata a discrezione totale del giudice
Stabilita tenendo conto delle attuali esigenze del figlio. del tenore
di vita goduto dal figlio in precedenza, dei tempi di permanenza presso
ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della
valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore
Trasferimenti Il genitore affidatario può trasferirsi dove vuole
e quando vuole, portando con sé i figli I genitori sono invitati
a tener conto delle esigenze dei figli nel decidere la propria residenza.
Ciascun genitore può trasferirsi liberamente, ma i figli possono
non seguirlo, se il trasferimento li danneggia
Handicap grave Nessuna previdenza particolare per i figli portatori
di handicap in caso di separazione Gli obblighi di cura per entrambi
i genitori sono estesi oltre il raggiungimento della maggiore età
Figli maggiorenni
L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne deve essere versato
nel conto corrente del genitore convivente Il figlio maggiorenne è
titolare dell’assegno destinato al suo mantenimento e si accorda con
il genitore convivente per contribuire alle spese domestiche
Mediazione
familiare
Non prevista Passaggio informativo preliminare, obbligatorio in caso
di disaccordo, presso un centro accreditato, senza obbligo di effettuare
il percorso di mediazione
Fonte: www.Crescere-Insieme.org, elaborazione Eurispes
La quantificazione del costo dei figli
Accanto
al problema dell’affidamento, l’altra grossa spina di conflittualità
da affrontare è indubbiamente il mantenimento economico dei figli.
Il meccanismo dell’assegno è oggi praticamente l’unico utilizzato,
benché il codice civile assegni al giudice il compito di stabilire
anche il modo del mantenimento, dando la possibilità di ricorrere
a numerose altre soluzioni. Esso si è rivelato da tempo del tutto
inadeguato: solo il 43% dei genitori affidatari, infatti, lo percepisce
regolarmente e per intero. D’altra parte, la cifra stabilita dal giudice
appare sempre irrisoria a chi la deve ricevere ed eccessiva a chi la
deve corrispondere, mancando un qualsiasi riferimento oggettivo. È
apparso quindi utile mettere a disposizione del magistrato, dell’avvocato,
del mediatore, ma soprattutto della coppia che si sta separando, uno
strumento che, caso per caso, rispettando il più possibile le
specificità delle situazioni, fornisse su base oggettiva una
valutazione del costo dei figli. Esso risulterà utile, a maggior
ragione, una volta che sia stata, eventualmente, approvata la riforma
dell’affidamento condiviso, che privilegia il metodo del mantenimento
diretto, e richiede, quindi, la conoscenza della ripartizione dei costi
secondo capitoli di spesa. E’ stato così costruito, per iniziativa
dell’associazione Crescere Insieme, in collaborazione con docenti del
dipartimento di statistica dell’Università di Firenze e su commissione
della regione Toscana, un programma informatico che fornisce il costo
totale dei figli ripartito anche per capitoli di spesa. I valori che
si ottengono derivano dal trattamento statistico dei dati Istat relativi
ai consumi di 40.000 famiglie, utilizzate come campione. In pratica,
si devono inserire i dati caratteristici del nucleo familiare in esame:
reddito netto mensile onnicomprensivo del padre e della madre; età
dei figli, zona geografica di residenza; frazione percentuale del tempo
che i figli trascorrono presso ciascun genitore, come è illustrato
nell’esempio sotto riportato. In questo modo è possibile ricavare
in modo molto semplice o il valore dell’assegno che deve corrispondere
il genitore obbligato, o una ripartizione degli oneri per capitoli di
spesa che rispetti la proporzione dei redditi. Tutto ciò, ovviamente,
sotto il controllo del magistrato.
Nella tabella, a parte le voci di lettura direttamente comprensibile,
è interessante notare la presenza di un “conguaglio sul lavoro
di cura”. Si tratta di un parametro, correlato con il tempo che i figli
trascorrono grosso modo con ciascuno dei genitori, utilizzabile per
tenere conto dei maggiori oneri a carico del genitore che ha in custodia
i figli per un tempo maggiore, tipicamente la madre, valutato sulla
base della scelta del costo mensile impostato preliminarmente, che dipende
dalle situazioni locali. Anche la “progressività” è una
possibilità data all’utilizzatore del programma per sopperire
ad esigenze particolari, di tipo sociale. Tipicamente si ripartiscono
gli oneri tra i genitori in misura proporzionale alle risorse, ma quando
gli squilibri sono molto forti può essere preferibile appesantire
quello a carico del genitore più forte. La progressività
permette di dosare tale intervento, ridisegnando opportunamente la curva
della ripartizione. Anche la spesa annua extra per l’università,
da dividere tra i genitori, può essere impostata in modo diverso,
per tenere delle situazioni specifiche (tipo di facoltà, di ateneo
ecc.)
Gli avversari della riforma nel dibattito parlamentare
Abbiamo
visto il progetto di Crescere Insieme e constatate le difficoltà
che trova in sede legislativa. Occorre comprenderne le ragioni.
In tutti i paesi in cui sono state presentate proposte analoghe si sono
incontrate resistenze del medesimo tipo, anche se alla fine superate:
da parte di un veterofemminismo datato e autolesionista, che considera
un privilegio da difendere il prevalente affidamento esclusivo alla
madre ; e da una frazione dell’avvocatura, non entusiasta di riforme
che provocano un drastico abbattimento del contenzioso (osservato in
tutti paesi in cui c’è stato monitoraggio, come Norvegia, Francia
e Germania ). Non di rado le due componenti sono fuse insieme, come
nel caso delle avvocate dei centri antiviolenza e delle Case delle donne.
L’affidamento condiviso non si sottrae alla regola: prende di mira le
principali spine di conflittualità e le maggiori fonti di discriminazione
e ne paga le conseguenze. Tranquillizzando ciascuno sul rispetto dei
suoi diritti e desideri fondamentali, assicurando a genitori idonei
la conservazione di un pieno rapporto con i figli e al contempo garantendo
oggettività alla valutazione del costo dei figli e rispetto degli
obblighi economici, con l’allargamento e l’approfondimento dei controlli,
si spazzano via i principali focolai di conflitto e si restituisce equilibrio
alla famiglia separata. Ma non è detto che ciò sia gradito
a tutti.
Occorre riconoscere che, finora in Italia, i due fronti di resistenza
costituiti da veterofemministe e avvocati hanno saputo mettere in atto
strategie vincenti. La principale è quella di evitare distinzioni
e di collocare Crescere Insieme – notoriamente ideatrice del progetto
- nel mucchio dei “rivendicatori dei diritti dei padri separati”, sorvolando
disinvoltamente, oltre tutto, sulla numerose associazioni femminili
che sostengono l’affidamento condiviso in nome di banali considerazioni,
facilmente comprensibili:
-
l’affidamento esclusivo non è affatto garantito a tutte le donne
(ad es., negli ultimi anni è già sceso dal 94 all’85%);
- il non affidatario è circondato da un universo femminile (nonne,
zie, seconde compagne ecc.) motivato quanto e più di lui nel
chiedere la partecipazione all’affidamento;
- le madri affidatarie sono spesso pesantemente penalizzate sul piano
della carriera e della vita privata dal peso, sostenuto in solitudine,
della cura dei figli, e ben vedrebbero lo sviluppo di effettive pari
opportunità;
- tutto il mondo dei non separati – a partire dalle madri e spose felici
– non concepisce neppure che una separazione coniugale debba trasformarsi
in separazione dei figli da uno dei genitori.
Pure,
questa demagogica campagna, presentata come a favore del “genitore debole”
e del piccolo che di lui non può essere privato, ha fatto presa
a livello politico, grazie alle forti motivazioni di alcuni e al disinteresse
dei più. Fatto è che buona parte dell’avvocatura – soprattutto
negli esponenti più anziani e quindi più noti e visibili
– si è mostrata piuttosto compatta nel difendere il tranquillo
esercizio della propria collaudata professionalità, in ciò
avvantaggiata anche dalla composizione del Parlamento, il 35% circa
dei cui membri appartiene appunto alla medesima categoria. Pertanto,
la loro decisa opposizione risulta tuttora determinante nel frenare
una riforma che, per la concorde volontà popolare, per l’obbligo
di rispettare i principi sanciti dalla nostra Costituzione e gli impegni
internazionali dell’Italia, nonché per le positive sperimentazioni
effettuate all’estero, avrebbe dovuto rappresentare un atto di ordinaria
amministrazione per il Parlamento, da compiersi in tempi brevissimi.
Quanto agli strumenti adoperati, accanto al tentativo di spaccare in
due il paese – donne contro uomini -, per contrastare il cambiamento
sono state messe in atto varie altre strategie, che vanno dalla ricerca
di una bocciatura accademica fondata su critiche di carattere generale,
all'insabbiamento (o al suo analogo più sottile, la perdita di
tempo), allo stravolgimento del testo con l'intenzione di poter concludere
che la riforma è stata fatta, anche se in modo tale da non cambiare
assolutamente nulla. Le tecniche utili allo scopo sono, essenzialmente:
l'uso di un linguaggio emotivo e truculento, in grado di scatenare le
passioni; la disinformazione, ossia l'attribuzione al progetto di contenuti
inesistenti, ai quali si danno per sicuri esiti drammatici e rovinosi;
le continue richieste di rinvii, permanentemente appellandosi alla "delicatezza
della materia" e alla “necessità di riflettere bene” (dopo
undici anni di confronti e dibattiti !); l'offerta di pareri “favorevoli",
sottoposti a condizioni del tutto distruttive, che non lascerebbero
in vita un solo aspetto qualificante del progetto.
Se si considera quanto arriva al grosso pubblico, tramite i massmedia,
di tali obiezioni, è certamente interessante soffermarsi un attimo
sulla strategia del linguaggio, da tempo in atto, che si avvale della
facilità di comunicazione con le masse fornita dai mezzi di informazione
attuali. E’ stato così rispolverato con generosa misura il classico
repertorio degli espedienti demagogici utilizzati un tempo dai cosiddetti
principi del foro per influenzare le giurie con l’effettaccio. Quindi
è tutta una galleria di bimbi rimasti senza latte e senza medicine,
scalzi nella neve, branditi come una clava e oscillanti tra una casa
e l’altra come palline da ping pong, tagliati a fette o a spicchi come
un’arancia e sballottati come pacchi postali, strappati brutalmente
dal seno materno da padri incalliti violentatori, impuniti e premiati,
che lasciano povere donne senza un tetto sotto cui ripararsi, prive
di ogni sussidio alimentare, per potersela spassare scialacquando il
denaro sulle barche a vela. Tutto grazie alla nuova legge. Ed è
preoccupante che un simile approccio sensazionalista non sia tipico
solo delle esternazioni televisive o giornalistiche di soggetti votati
allo spettacolo, ma anche di parlamentari addetti ai lavori, dai quali
si aveva il diritto di attendersi un più scrupoloso rispetto
della realtà dei fatti, pur concedendo loro la più ampia
facoltà di critica.
Tralasciando commenti, che appaiono superflui, sugli espedienti retorici,
può tuttavia essere utile, per chi ancora non si è accostato
al tema ma in Parlamento dovrà esprimere un voto, ripercorrere
brevemente le principali critiche tecniche mosse e verificarne la plausibilità.
Florilegio parlamentare
Attacchi e critiche pesanti alla riforma sono arrivati per le vie più
diverse: servizi giornalistici, interviste, talk show, comunicati stampa
e così via. Per evitare possibili infedeltà di interpretazione
o trascrizione ci limiteremo alle cronache ufficiali, ai verbali del
Parlamento italiano, dove i rappresentanti del popolo esprimono pareri
documentabili e verosimilmente meditati.
“Non si può obbligare per legge una coppia in difficoltà
a trovare un accordo sull'affidamento condiviso. E’ auspicabile che
tale accordo si trovi nella maggior parte possibile dei casi, ma ciò
deve avvenire per una scelta, magari favorita da un più avanzato
clima culturale” (Elena Emma Cordoni, DS-U, Comm. Lavoro, 28 settembre
2004)
Un insieme complesso di affermazioni. Qui ci limitiamo a replicare alla
tesi della necessaria priorità di un cambiamento culturale, perché
la legge non fa il genitore. Bisognerebbe, dunque, attendere che cambi
la mentalità, che cambi il costume, poi introdurre una nuova
legge. Ma c’è da chiedersi, visto che la legge non fa neppure
il cittadino onesto, perché si sono scritte norme che obbligano
i cittadini a pagare le tasse e sanzioni per chi non lo fa, invece che
attendere che cambiasse il costume... Compito della legge dovrebbe essere
dare un'indicazione chiara su quelli che sono i comportamenti corretti,
e sanzionare quelli che non sono. Dalla legge non si pretende che risolva
tutti i problemi, ma almeno che non crei; nella fattispecie, che almeno
non impedisca di fare il genitore a chi vuole esserlo e ne ha i titoli.
L’ambizione di chi l'ha pensata è che la futura legge sia migliore
di quella attuale e che sia maggiormente rispettosa del senso innato
di giustizia che hanno tutti i cittadini. Pensiamo, ad es., al significato
del “diritto di visita” Due persone innocenti, che si amano e hanno
voglia di stare insieme – come un genitore e un figlio - possono incontrarsi
solo in ristrettissime finestre di tempo stabilite da un terzo, come
i detenuti. Spazzare via questo ciarpame giuridico sarebbe già
un grosso cambiamento culturale.
“Quando
si interviene sul piano relazionale, occorre partire dalla adesione
volontaria delle persone. In caso contrario si causa un contenzioso
praticamente infinito e su ogni questione.” (Carmen Motta, DS-U, Comm.
Lavoro, 26 ottobre 2004)
Una delle più serie obiezioni alla riforma – se fosse fondata
– sarebbe certamente quella di violentare le coscienze, di imporre scelte
che l’individuo non condivide. “Quelli che sono i progetti di vita individuali
attengono alla libertà di ciascuno di scegliere ciò che
si ritiene il meglio per la propria vita.” (Katia Zanotti, DS-U, Comm.
Affari sociali, 30 settembre 2004). Come non essere d’accordo sul principio?
Ma cerchiamo di capire bene cosa si vuole fare e se l’applicazione al
condiviso è pertinente. Lo stato – si dice - con l’affidamento
condiviso interverrebbe pesantemente, privando il cittadino della possibilità
di fare le sue scelte. Sarebbe un regime liberticida. Una critica davvero
severa, che tocca un aspetto fondamentale del diritto e della vita sociale.
Quello che va bene è l’affidamento esclusivo. Un vero sistema
libertario. Cioè il padre o la madre che oggi la legge costringe
ad uscire dalla casa familiare con i soli effetti personali, vedendoci
entrare un tizio o una tizia a prendere il proprio posto, con la possibilità
di incontrare i figli non più di due volte al mese e dovendo
versare all’altro genitore una cifra da gestire in bianco… realizzano
i loro sogni. E’ questa la loro “libera scelta”. Grottesco.
“Il testo, in tutti i passaggi, deve assumere l'interesse del minore
come criterio prioritario, ovvero come la regola per individuare di
volta in volta i modelli più idonei” (Motta, Cordoni, Trupia,
Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Bellini, Sciacca, Diana; DS-U; Comm.
Lavoro, parere favorevole condizionato, 22 dicembre 2004).
Entriamo sotto il tiro dell'artiglieria pesante; tocchiamo le strategie
più insidiose. Traduciamo la richiesta.. Si vuole riservare al
giudice la possibilità di continuare ad utilizzare la conflittualità
per procedere a un affidamento esclusivo. Ciò vuol dire che non
si avrebbe un solo affidamento in più ad entrambi i genitori.
Ciò vuol dire che ciascun genitore, perduta, come oggi, ogni
garanzia, sarebbe costretto a correre dall'avvocato per cautelarsi dal
rischio di essere emarginato, anche avendo la coscienza perfettamente
a posto. Sarebbe la fine della riforma, ottenuta a danno dei minori,
utilizzando l'interesse dei minori. Ben studiato.
Ancora più esplicito il concetto nel parere favorevole sotto
condizione proposto nella Comm. Affari Sociali: «Il giudice può
affidare il figlio a un solo genitore qualora ritenga che l'affidamento
condiviso non corrisponda all'interesse del minore» (Zanotti,
Bolognesi, Labate, Galeazzi, Giacco, Battaglia; DS-U; e Valpiana R.C.,
9 novembre 2004). E’ la formula che si vorrebbe introdurre contro la
pretesa “rigidità” del testo, contro l’imposizione di un’unica
formula, di una sola soluzione per tutte le situazioni. Ma è
vero esattamente il contrario. Le soluzioni attuali restano tutte e
il giudice, in più, potrà utilizzare l’affidamento condiviso,
che permette di salvare la bigenitorialità anche nei casi difficili.
Se c’è rigidità, è nella legge attuale.
Ma c’è un altro pericolo: la perdita della certezza dei diritti.
Se si vuole avere una idea quantitativa degli effetti della discrezionalità
del giudice, può giovare l’analisi della seguente tabella di
raffronto tra l’incidenza dei vari tipi di affidamento in tribunali
vicinissimi, in cui certo non ha giocato la diversa cultura locale,
ma solo le personali convinzioni del giudice:
FIGLI
AFFIDATI nelle SEPARAZIONi PER TIPO DI AFFIDAMENTO IN ALCUNI TRIBUNALI
- ANNO 2002
Al Alla Congiunto e/o
padre madre alternato Ad altri
Acqui Terme 3.9 47.4 48.7 .
Ivrea 7.4 73.8 18.8 .
Vercelli 8.4 84.2 6.9 0.5
Arezzo 2,7 60,5 35,9 0,9
Firenze 3,5 78,1 17,9 0,4
Grosseto 7,0 86,8 5,3 0,8
Bari 2,9 96,0 0,9 0,1
Foggia 4,2 81,7 13,3 0,9
Brindisi 6,8 74,2 18,3 0,6
Indubbiamente
esiste un effetto della cultura locale nello scendere da nord a sud,
ma appare preponderante, e inaccettabilmente tale, l’effetto del tutto
imprevedibile e soggettivo delle opinioni personali del giudice.
Un magistrato pratese amava ripetere di avere abbandonato da tempo l'ascolto
del minore perché gli risultava inutile, perché tanto
i figli gli davano sempre la medesima risposta: volevano essere affidati
ad entrambi i genitori. Per questo, ironia della sorte, non li sentiva
più, e procedeva d'ufficio alla scelta di un genitore solo! Un
caso, possiamo ben dire, di notevole onestà intellettuale, perché
moltissimi magistrati si comportano allo stesso modo, ma non lo raccontano.
La stessa preoccupazione emerge anche considerando gli aspetti quantitativi
del problema. Se non si è genitori a pieno titolo, di pari dignità
dell’altro, anche le misure quantitative risultano gravemente falsate,
e senza rimedio. Un esempio:
Cosa dire di una “presenza” del genitore non affidatario, esente da
qualsiasi colpa, strutturata come segue (due figlie di 6 e 11 anni,
conflittualità bassa)?
“Fine settimana alterni dal sabato alle 17.00 alla domenica 20.00; nelle
vacanze di Natale i giorni 24/12 e 25/12 oppure 31/12 e 01/01, ad anni
alterni; Pasqua e pasquetta ad anni alterni; 15 giorni di ferie estive”.
Eppure il magistrato barese che ha emesso questi provvedimenti (provvisori,
ma in vigore da circa tre anni) è sicuramente convinto di avere
agito per il meglio e certamente, se una diversa formulazione della
legge non lo fermerà, continuerà a pronunciare decisioni
simili. Ecco perché è rischiosissimo e quindi inaccettabile
che la famiglia separata sia abbandonata a una giustizia che opera in
nome di un imprevedibile e insindacabile “esclusivo interesse del minore”,
che ognuno può leggere come crede, come unico parametro fissato
dalla norma.
“Inaccettabile
appare la previsione in base alla quale, nel caso di figli maggiorenni
non indipendenti economicamente, si stabilisce il pagamento di un assegno
periodico da versare direttamente al figlio. Nella realtà attuale
un ragazzo di 18 anni non è autonomo” (Tiziana Valpiana, RC,
Comm. Affari Sociali, 30 settembre 2004)
E’ utile vedere subito quanto valgono realmente le assunzioni “puerocentriche”
degli avversari del progetto. Non è gradito che un figlio che
diventa maggiorenne divenga anche titolare di quanto è destinato
al suo mantenimento. Si vorrebbe che si continuasse a versare il suo
assegno nel conto corrente del genitore convivente. E questo perché,
traspare, quei soldi potrebbe spenderli male. Non è pronto. Lo
stato che va a sindacare su come un cittadino maggiorenne utilizza il
proprio denaro e che distingue cittadino da cittadino: il maggiorenne
figlio di genitori separati, che sta sotto amministrazione controllata,
da quello figlio di genitori conviventi, che dei suoi soldi può
fare ciò che crede. E con la Costituzione come la mettiamo?
“La
responsabilità genitoriale non può essere imposta per
legge e le coppie conflittuali non saranno in grado di adempiere agli
obblighi che il provvedimento presuppone.” (Tiziana Valpiana, R.C.,
Comm. Affari Sociali, 9 novembre 2004)
L'argomento della conflittualità e tra quelli più frequentemente
utilizzati per porre ostacoli ad una nuova disciplina dell'affidamento.
"Come è possibile ottenere collaborazione da genitori che
si detestano profondamente? Come è possibile che in condizione
di grave conflitto si possa costruire un progetto educativo realmente
comune? Imporre la condivisione dell'affidamento a genitori che intendono
distruggersi a vicenda significa accrescere le tensioni, moltiplicare
occasioni e pretesti per uno scontro, significa mettere loro in mano
il bambino per farsi del male. "
È un’analisi completamente falsa. Anzitutto l'affidamento condiviso
non richiede collaborazione, la auspica solamente. Se la coppia è
incapace di mettersi d'accordo le regole le stabilisce il giudice, esattamente
come l'affidamento esclusivo. Ai due genitori non resterà che
attenersi alle sue disposizioni. In secondo luogo è opportuno
chiedersi se discriminare due genitori, proprio quando fra essi esistono
forti rancori, può essere il modo migliore per ridurre la conflittualità.
È evidente che non è così. La prospettiva di potersi
aggiudicare l'affidamento esclusivo scatena la gara, mette i due genitori
in competizione, pronti ad usare qualunque sistema, compreso il più
lacerante e distruttivo, per raggiungere lo scopo. Se togliamo di mezzo
l'obiettivo, avremo tolto di mezzo il motivo del contendere, avremo
ridotto il contenzioso. Non è un'ipotesi, è quello che
è stato verificato in Germania, osservando gli effetti della
riforma del 1998.
Non basta. Sotto il nome di conflittualità - in nome della quale
si interdicono ragionevoli soluzioni come l'affidamento congiunto, domani
condiviso - si contrabbanda una circostanza ben diversa, che è
il conflitto di interessi. Esistono numerosissimi casi in cui non vi
sarebbe motivo, né occasione, per farsi del male, se la normativa
intervenisse in modo equo, ma siccome la legge vigente crea delle possibilità
di vantaggio - o di apparente vantaggio - inevitabilmente si genera
un conflitto di interessi. Il conflitto di interessi è qualcosa
di ben più generale dei rancori interni alla coppia. Il conflitto
di interessi riguarda, ad esempio, anche i rapporti tra genitori e figli.
Questo aspetto merita un ulteriore approfondimento.
Senza arrivare all'aborto, è noto che da secoli si pone relativamente
spesso all'ostetrico il problema della scelta se salvare la madre o
il bambino quando il parto si presenta particolarmente difficile. Più
comunemente, restando nell'ambito delle separazioni, è la decisione
stessa di separarsi che crea una prima, iniziale divaricazione tra ciò
che i genitori intendono fare a proprio vantaggio e la decisione che
il figlio preferirebbe venisse assunta. Anche se è frequentissimo
che il genitore che assume la decisione di separarsi dica a se stesso
"Così non si va avanti. Lo faccio per salvare i miei figli"
, di regola questa è la decisione che i figli mai avrebbero preso.
E da quel momento prende avvio tutta una serie di occasioni in cui il
genitore, soprattutto se affidatario, è l’antagonista del figlio.
È così quando ostacola, consapevolmente o meno, il suo
rapporto con l'altro genitore; è così quando decide di
trasferirsi altrove, spesso a molti chilometri di distanza, di fatto
rendendo impossibile i contatti tra il figlio e l'altro genitore; è
così quando afferma che a lui, e non al figlio, deve essere versato
l'assegno per il mantenimento di quest’ultimo.
Ma torniamo al punto iniziale. Emerge da quanto detto che tutte queste
situazioni di contrapposizione tra l'interesse dei genitori e quello
dei figli derivano dall'affidamento esclusivo, che attiva le circostanze
in cui maggiormente si evidenziano le diverse volontà. L'affidamento
esclusivo risponde ad un'esigenza adultocentrica non solo per le ovvie
ragioni che è l'adulto a voler mettere il massimo della distanza
fra sé e l'altro genitore, mentre il figlio ha interesse a conservarli
vicini entrambi. C'è un altro aspetto importante, che riguarda
direttamente l'educazione dei figli. È la dialettica intrafamiliare,
attraverso la quale questa si compie correttamente, e che non dovrebbe
essere disturbata. Ci riferiamo a quel naturale equilibrio che si genera
nella famiglia non separata, quando in casa sono presenti due soggetti
educanti, la cui visione delle cose non è esattamente coincidente,
pur corrispondendo a criteri comuni. Non è negativo se il figlio
può ricevere segnali in qualche misura diversi e formarsi una
sua opinione. Crescita è acquisizione di capacità di giudizio
autonomo: una facoltà che deve essere esercitata per potersi
sviluppare. Ebbene, l'affidamento esclusivo toglie al figlio questa
possibilità, e così facendo riduce la sua capacità
critica mettendolo nella perversa condizione di dover scegliere tra
un’adesione incondizionata, un allineamento perfetto, e una contestazione
totale. O si schiera, o si ribella.
È dunque chiaro che, rispetto ai problemi pratici della gestione
familiare, l'affidamento esclusivo è la formula che più
conviene ai genitori, che procura loro meno problemi, di regola sia
all'affidatario che al non affidatario. In sostanza, al non affidatario
si dà la possibilità di dimenticarsi totalmente della
famiglia da cui è uscito, organizzando la propria vita ex novo,
con il minimo delle pendenze. Basterà dare disposizioni a una
banca di trasferire mensilmente una certa cifra e si è a posto.
E per l’affidatario, cosa può esserci di più semplice
e comodo che restare nella casa dove sia vissuto fino a quel momento,
portandoci chi crede, mantenere un pieno e indisturbato rapporto con
i figli, ricevere del denaro per il loro mantenimento, adottare tutte
le decisioni che preferisce senza dover discuterne con nessuno, trasferirsi
dove vuole quando vuole, prescindendo da qualsiasi altra esigenza? Ma,
è così che si fa "l'esclusivo interesse del minore
"?
“L'affidamento congiunto è pratica già consentita dalla
legislazione vigente e pertanto non si avvertiva al riguardo l'esigenza
di intervenire con una nuova disciplina legislativa.” (Katia Zanotti,
DS-U, Comm. Affari Sociali, 30 settembre 2004).
Tra l’affidamento congiunto e il condiviso esistono profonde differenze,
per cui l’osservazione è priva di senso pratico. La giurisprudenza
attuale riserva l'affidamento congiunto ai soli casi di accordo, per
cui esclude dalla vita dei figli genitori perfettamente idonei, solo
che ci sia conflitto, cacciandoli nel ghetto dell'affidamento esclusivo.
L’affidamento condiviso recupera tutte queste situazioni, grazie all’esercizio
differenziato della potestà. La differenza è enorme. Non
partecipare all’affidamento vuol dire non avere più l’autorevolezza
necessaria per dare ai figli disposizioni di ordinaria amministrazione
neppure quando si hanno presso di sé; significa non poter dire
alla ragazzina “non ti mando in discoteca perchè non hai fatto
i compiti senza rischiare di sentirsi rispondere “la mamma me li lascia
fare dopo cena…”. si diventa baby-sitter, e si cessa di essere educatori.
Senza contare che il non affidatario non può proporre scambi
perché non ha nulla da offrire: se ha impegni in uno nei suoi
sporadici incontri salta tre settimane. E non può delegare terzi
– neppure i nonni – per banali incombenze come andare a prendere a scuola
il bambino. E se ritarda in una riconsegna, è sottrazione di
minore.
“Una
legge che interviene in tema di affido congiunto dei figli dovrebbe
assumere come dato centrale la tutela dei diritti dei figli stessi ed
il sostegno all'assunzione da parte dei singoli delle rispettive competenze,
tenendo in considerazione il permanere di una asimmetria, e dunque di
un rapporto di potere, tra uomo e donna.” (Katia Zanotti, DS-U, Comm.
Affari Sociali, 30 settembre 2004).
A parte il lapsus tra congiunto e condiviso, salta agli occhi il permanere
di una distinzione tra sessi che fa a pugni con il principio delle pari
opportunità, che si invoca contestualmente. In particolare, è
sottinteso un frequentissimo leit motiv: "Se il bambino è
molto piccolo ci vuole l’affidamento esclusivo alla madre. È
innegabile che sia più adatta ". Totale fraintendimento.
L'affidamento nulla ha a che vedere con la collocazione e la gestione.
Il neonato e l’infante potranno tranquillamente passare la maggior parte
del tempo con la madre come nell’affidamento esclusivo, pur essendo
sotto la responsabilità di entrambi i genitori: esattamente come
avviene nella famiglia non separata. Ma questo genere di critiche di
solito non si ferma qui. La distinzione delle competenze che il giudice
potrebbe stabilire tra padre e madre potrebbe rendere il figlio schizofrenico.
Secondo la nuova legge – si dice - la madre potrebbe decidere l'istruzione
per il figlio e il padre i corsi sportivi, la donna l'abbigliamento
e l'uomo le amicizie. Non è affatto così. Si mescolano
aspetti eterogenei. Intanto il regime differenziato si applicherà
solo ai casi difficili, ed è chiaramente una soluzione di ripiego,
da confrontare con una soluzione iniqua, rozza e brutale come l’affidamento
esclusivo. Inoltre, amicizie ed istruzione sono scelte importanti e
certamente anche con l’affidamento esclusivo devono essere valutate
da entrambi i genitori. Per quanto riguarda le altre responsabilità,
anziché dare mandato a un solo genitore di provvedere a tutto,
il giudice stabilirà in anticipo a chi spetta l’ultima parola
sulle singole questioni o attività, senza che si escluda, neppure
temporaneamente, la partecipazione ad esse di ciascun genitore. ad es.,
in caso di disaccordo sulla scelta della piscina questa spetterà
al genitore che ha la responsabilità delle attività sportive
e/o ricreative, ma questo non vuol dire che l’altro non potrà
accompagnarvi il figlio o assistere alle gare di nuoto. Se poi ci si
vuole lamentare del fatto che un genitore possa scegliere il colore
del maglione senza consultare l’altro, è proprio così.
Ma perché, oggi invece?
“Il
mantenimento in forma diretta, previa perequazione dei redditi dei genitori,
lascia nell'astrattezza il dovere di ciascun genitore di impegnare una
quota del reddito per il figlio” (Zanotti, Bolognesi, Labate, Galeazzi,
Giacco, Battaglia; DS-U; e Valpiana, R.C.; Comm. Affari Sociali, 9 novembre
2004)
C’è un’evidente malinteso. L’assegno “perequativo” non ha lo
scopo di bilanciare i redditi tra i genitori, ma di integrare ciò
che è stato dato in forma diretta, quando in tal modo non si
soddisfa interamente l’obbligo, tenuto conto della proporzione dei redditi.
Oppure di fornire al genitore meno abbiente quanto gli serve per fare
la sua parte nei confronti dei figli, evitando che a tutto provveda
il genitore più ricco. Dunque l’obbligo del mantenimento è
assolutamente fuori discussione. Forse basta togliere la parola “perequativo”
per evitare confusione.
“La
sparizione dell'assegno di mantenimento può ingenerare ulteriori
situazioni di tensione o conflittualità a danno della serenità
del minore e certo non a sostegno della donna che, come è noto,
nel 30 per cento dei casi subisce, in conseguenza della separazione
e del divorzio, un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
(Katia Zanotti, DS-U, 30 settembre 2004).
Intanto è consolante apprendere che il 70% delle donne separandosi
migliora le proprie condizioni economiche, essendo generale la convinzione
che tutti i membri della famiglia con la separazione si impoverissero,
per forza di cose… A parte ciò, l’assegno non sparisce affatto,
come si ama dire (si dice anche che se il giudice si dimentica di stabilire
chi compra il latte il bambino resta senza…). Essendoci due genitori
affidatari è inevitabile che il mantenimento sia almeno in parte
diretto (come minimo il genitore presente fornisce alloggio e vitto,
il famoso latte…). Dopo di che c'è la possibilità che
uno dei due proponga di coprire direttamente altre necessità
dei figli, ad es., che si offra di pagare l'affitto della casa coniugale,
le tasse scolastiche e le vacanze. A questo punto si guarda quanto in
questa forma è stato coperto dell'obbligo che deriva dalla proporzione
dei redditi e a riequilibrare i conti provvede, come visto sopra, un
assegno stabilito dal giudice, che tiene conto anche del maggiore onere
di custodia che sopporta il genitore più presente, abitualmente
la madre. Un esempio: i figli vivranno quasi sempre con la madre; il
padre dovrebbe dare 1000 euro al mese, sulla base delle risorse e dei
costi. Propone di pagare l'affitto (600 euro): l'assegno scende a 400,
il padre pensa alla casa e a tutto il resto provvede la madre. Ma, si
dice anche, con il mantenimento diretto chi ha più denaro decide
su tutto. Non è affatto vero. Prendiamo il caso limite del padre
che lavora e guadagna quattro volte più della madre, mentre i
figli stanno il doppio del tempo con lui (diciamo, in capo all’anno,
otto mesi contro quattro). Il padre pagherà direttamente alcune
spese dei figli – per la parte di compiti a lui assegnata – e passerà
alla madre un congruo assegno per consentirle di fare la sua parte nei
loro confronti. Nei progetti di matrice femminista l’assegno può
essere corrisposto solo al genitore “convivente”, quindi quella madre
non solo non vedrebbe un euro, ma dovrebbe dare lei dei soldi al padre.
“E’
da evidenziare il rischio di un aumento delle ipotesi di inadempienze,
causa l'introduzione di un obbligo non determinato nel contenuto”.(Beatrice
Maria Magnolfi, DS-U, Comm. Giustizia, 19 maggio 2004)
“L'assegno di mantenimento viene sostituito dalla necessità di
accordarsi sulle singole spese per il minore. Appare evidente che si
pongono le condizioni così di un conflitto permanente, specie
se si pensa che oggi in molti casi non viene pagato neanche l'assegno
fissato dal giudice.” (Lalla Trupia, DS-U, Comm. Lavoro, 26 ottobre
2004) -
Una confusione terribile. Non è necessaria alcuna consultazione,
tanto meno giorno per giorno e spesa per spesa. Chi deve provvedere
alle spese scolastiche compra libri e cancelleria e paga le tasse. Chi
deve provvedere alla casa paga l’affitto e le spese condominiali. E
così via. Non c’è alcun bisogno né di mettere da
parte gli scontrini, né di tenere una contabilità. E aggiungiamo
un altro luogo comune: se l’obbligo è “di fare” – si dice - anziché
quantificato in modo preciso, è impossibile ottenere l’adempimento,
o un adempimento adeguato (si può sempre dire “le scarpe le ho
comprate”, anche se si tratta di scarpe di cartone); lo dimostra la
difficoltà che si riscontra nel far il 50% delle spese per la
salute e l’istruzione. Ebbene, oggi il genitore affidatario ha solo
obblighi di fare (per i quali riceve un assegno) e nessuno se ne preoccupa.
Domani gli affidatari saranno due, e si controlleranno reciprocamente.
Perché le inadempienze dovrebbero essere maggiori? Il riferimento,
poi, alla divisione al 50% di certi oneri, è del tutto inappropriata:
non è mantenimento diretto. Il genitore non affidatario a fine
mese si vede arrivare una parcella per una visita medica del figlio
presso uno specialista che non ha scelto lui e per una malattia di cui
non ha mai saputo nulla… C’è da meravigliarsi se fa obiezioni?
Altra cosa è che si accordi con il figlio che vuole andare in
settimana bianca e gli chiede di pagargli l’iscrizione e di uscire insieme
per comprare gli scarponi.
“I
giudizi di separazione e di divorzio sono esenti da oneri economici
processuali. Non appare pertanto accettabile che il costo della mediazione
familiare venga a gravare sulla coppia.” (Katia Zanotti, DS-U , Comm.
Affari Sociali, 9 novembre 2004)
Forse l’ultima spiaggia, l’ultima trovata. Si è andati cercando
“oneri” con il lanternino in una riforma che riguarda le relazioni affettive
tra cittadini e che quindi, tipicamente, è a costo zero, facendo
intervenire le commissioni Lavoro e Bilancio. L’idea è quella
di invocare dei “costi” nella mediazione familiare, dopo di che basta
dire che se è lo Stato a doverli sopportare non va bene perché
non ha soldi e se sono le famiglie non va bene perché non è
giusto chiederli. Una botte di ferro. Naturalmente ci si è dimenticati
che i centri pubblici esistono già, con personale già
retribuito; che se la coppia preferisce un centro privato è logico
che se lo paghi; e che, comunque, le Consulenze Tecniche di Ufficio
sono imposte e costano sempre, ma nessuno se ne lamenta. Infine, piccolo
dettaglio, che anche recandosi presso un centro privato, la parcella
del mediatore non può essere paragonata con quella dell’avvocato,
da cui si potrebbe fare a meno di andare.
Ma per capire fino in fondo la pretestuosità di queste obiezioni
conviene osservare che ci si è chiesti perfino se l'obbligo di
indagare su dichiarazioni dei redditi e beni oggetto di contestazione
- e un coniuge sa sempre molto bene che cosa è entrato in casa
- possa comportare un aggravio per lo Stato, interrogando il Governo
“in ordine agli eventuali oneri derivanti dalla possibilità per
il giudice di disporre, qualora le informazioni di carattere economico
fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione” (on. Daniela Garnero Santanchè, AN, Comm.
Bilancio, 2 dicembre 2004). Naturalmente la risposta è stata
che lo Stato potrebbe, anzi, recuperare dei crediti.
“Il
percorso di mediazione familiare, previsto come obbligo e non come opportunità,
… rischia di annullare l'importante ed efficace funzione che la mediazione
familiare può svolgere come pratica non formale, se liberamente
scelta dalla coppia” (Motta, Cordoni, Trupia, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni,
Bellini, Sciacca, Diana, DS-U, Comm. Lavoro, parere alternativo, 22
dicembre 2004)
La mediazione familiare è uno dei punti che suscita le maggiori
resistenze in Parlamento. Ma l'affermazione è infedele al testo.
Obbligatorio sarà solo un primo passaggio informativo, da anticipare
rispetto alla comparsa in tribunale, prima che gli animi si riscaldino
troppo; non altro. E’ ovvio, d’altra parte, che nessuno potrà
essere costretto a firmare alcunché contro la sua volontà.
Oltre a ciò occorre notare che una mediazione in più può
non riuscire, ma sicuramente male non ne fa. Ammettiamo che su cento
in più ne riescano solo cinque. Saranno cinque liti in meno.
A chi può dispiacere? Ai genitori no di certo. Molti non ricorrono
alla mediazione familiare perché non sanno neppure che esiste
e cosa se ne può ottenere. All’estero, anticipando il passaggio
e rendendolo obbligatorio, in 3 anni hanno ottenuto il dimezzamento
del contenzioso.
“Non
è necessario introdurre con la mediazione familiare una nuova
categoria professionale, ma è sufficiente prevedere che nell'udienza
di prima comparizione sia il giudice ad esperire il tentativo di mediazione
tra i genitori.” (On. avv. Vittorio Messa, AN, Comm. Giustizia, seduta
del 21 luglio 2004).
Concetti ribaditi e rafforzati nella mozione presentata dall’on. avv.,
Domenico Benedetti Valentini, AN (approvata dalla comm. Lavoro il 22
dicembre 2004), laddove si esprime: “…ferma contrarietà alla
configurazione della «mediazione familiare», istituzionalizzata
e addirittura obbligatoria…, mentre i compiti propri della mediazione
già rientrano professionalmente nelle competenze della magistratura
e dell'avvocatura”. La conferma esplicita di quanto sopra ipotizzato.
Non è che non si vuole la mediazione obbligatoria: non la si
vuole affatto. Una parte dell’avvocatura è ostile perché
ritiene, con ragione, che l’intervento del mediatore risolverebbe buona
parte del contenzioso a monte dell’ambito giudiziale, riducendo l’intervento
dei legali.
“
E’ suscettibile di produrre effetti drammatici la previsione che consente
di applicare la nuova legge anche nei casi di sentenza di separazione
o scioglimento del matrimonio già emessa, evidenziando sia la
difficoltà per i tribunali di far fronte alla presumibile mole
di richieste di riapertura di contenziosi, sia il rischio che nuove
decisioni intervengano a compromettere situazioni già consolidate.”
(On. Tiziana Valpiana, R.C., Comm. Affari Sociali, 30 settembre 2004)
Una tesi priva di fondamenti sia giuridici che pratici. Il passaggio
al nuovo sistema non avverrebbe automaticamente, ma solo a domanda,
e se la domanda verrà presentata vorrà dire che i problemi
c’erano. D’altra parte passare al nuovo regime su richiesta unilaterale,
sulla quale l’altro genitore non concordi, non vuol dire affatto ottenere
automaticamente una modifica del sistema di vita (collocazione, frequentazione,
contributo economico ecc.). Su questo deciderà il giudice, il
quale certamente si guarderà bene dal toccare scelte che si siano
dimostrate valide. Quanto ai timori di intasamenti dei tribunali per
esplosione di contenzioso, accordi e sentenze valgono – e continueranno
a valere – solo a titolo provvisorio, potendo sempre comunque essere
modificati in presenza di fatti nuovi. Pertanto, togliere la possibilità
che si possa, con una semplice domanda in carta libera, senza avvocato,
rientrare nella riforma significa obbligare i genitori a ricorrere a
vie tortuose, ben più dispendiose e conflittuali, come appellarsi
al cambiamento dello statu quo per domandare modifiche che inevitabilmente
dovrebbero essere decise secondo la nuova legge. Con evidente, e inutile,
danno per le famiglie.
Le prospettive
.
Era l’inizio del 1994. E’ l’inizio del 2005. Cosa è cambiato
da allora? Sul piano legislativo, nulla. E’ sconfortante dirlo, ed è
ancora più sconfortante constatare che i nemici della riforma
hanno molte probabilità di vincere ancora e di azzerare i notevoli
sforzi prodotti nella XIV Legislatura. Forse però un cambiamento
c’è stato. Se fin qui era stato possibile nascondersi dietro
argomentazioni psudo-buoniste, adesso emerge con sempre maggiore chiarezza
che gli avversari della riforma si muovono per tornaconto e che la loro
forza sta semplicemente nel potere che detengono. Se un tempo avevano
il monopolio dell’informazione e della credibilità e potevano
far passare senza problemi versioni addomesticate della propria ostilità,
adesso il gioco riesce molto meno bene, perché anche i sostenitori
hanno trovato mezzi di espressione efficaci e convincenti e riescono
ad arrivare al pubblico.
Questo non basterà, è vero. La legislatura sta per chiudersi
ed è probabile che per la quarta volta non se ne faccia nulla.
In Parlamento molti onorevoli, del tutto trasversalmente, non vedono
l’ora di usare la pallina nera per bocciare il progetto, a dispetto
dell’80% e più di consenso espresso dal paese in tutti i sondaggi
. E’ vero anche, però, che proprio la vicinanza delle elezioni
sta a significare che la pallina nera sta per passare nelle mani del
popolo, e allora si faranno certamente altri conteggi, con tanto maggior
peso, ora che la realtà della situazione è riuscita a
filtrare all’esterno. I rappresentati se lo ricorderanno certamente
quando sceglieranno i futuri rappresentanti. Collegio per collegio.
torna
indietro |